Dal 1° gennaio 2012: I certificati rilasciati dall’Ordine agli iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a soggetti privati.
Nei rapporti con le P.A. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Es: certificati di compiuto tirocinio).
L’Ordine non potrà più ricevere certificazioni prodotte dagli iscritti, anche se presentate spontaneamente da questi, l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione dei doveri d’ufficio, i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili.