Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l’azione disciplinare e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine territoriale. La carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale.
I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica.
Per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina Territoriale, la funzione disciplinare continua ad essere esercitata dal Consiglio dell’Ordine in conformità alle disposizioni vigenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento.